TESTO VIGENTE – VERSIONE DIGITALE UFFICIALE PER CONSULTAZIONE.
Il presente testo è predisposto per la consultazione online ed è coerente con lo Statuto approvato dall’Assemblea straordinaria il 10 agosto 2026. Per esigenze di riservatezza, nella versione pubblicata sul sito sono omessi nominativi, firme, sottoscrizioni e altri elementi personali non necessari alla conoscenza della disciplina associativa. La presente versione non costituisce copia autenticata né riproduzione integrale dell’originale sottoscritto. Il testo originale integrale e sottoscritto è conservato agli atti dell’Associazione ed è consultabile presso la sede legale o operativa secondo le modalità previste dallo Statuto e dalla normativa applicabile. In caso di difformità prevale il testo originale conservato agli atti.
Testo coordinato redatto sulla base dell’atto costitutivo del 23 aprile 2026, delle decisioni approvate dall’Assemblea straordinaria del 5 agosto 2026 e delle ulteriori modifiche approvate dall’Assemblea straordinaria del 10 agosto 2026.
Art. 1 – Denominazione e natura
È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, l’associazione non riconosciuta denominata «Associazione Ricreativa Culturale VELVET», di seguito «Associazione».
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, priva di scopo di lucro e opera nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento interno, delle deliberazioni degli organi associativi e della normativa vigente.
L’Associazione può utilizzare la denominazione, il segno distintivo e il marchio «VELVET» nelle proprie attività istituzionali e nella comunicazione associativa, nel rispetto degli eventuali diritti di proprietà intellettuale.
Art. 2 – Sede
La sede legale dell’Associazione è stabilita in Piazza Sacro Cuore n. 5, Lido di Camaiore, Comune di Camaiore (LU).
Il trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo Comune può essere disposto dall’Organo Amministrativo e non comporta modifica statutaria.
L’Associazione può istituire, trasferire o sopprimere sedi operative, unità locali, recapiti, circoli o altri spazi destinati allo svolgimento delle attività associative, in Italia, con decisione dell’Organo Amministrativo.
Le attività associative possono essere svolte anche in luoghi diversi dalle sedi dell’Associazione, quando autorizzate o organizzate dall’Organo Amministrativo.
Art. 3 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Essa può essere sciolta esclusivamente nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto e dalla legge.
Art. 4 – Finalità
L’Associazione persegue finalità ricreative, culturali, sociali e aggregative, promuovendo occasioni di incontro, socializzazione, crescita personale, benessere relazionale e partecipazione alla vita associativa.
Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione può organizzare eventi, incontri, attività culturali e ricreative, momenti formativi, corsi, laboratori, conferenze, iniziative musicali, artistiche, di ballo e danza, spettacoli, manifestazioni artistiche, iniziative gastronomiche, attività ludiche e sportive, giochi di società e giochi elettronici leciti, nonché ogni altra attività coerente con gli scopi associativi.
L’Associazione promuove un ambiente riservato e selettivo, caratterizzato da eleganza, discrezione, rispetto reciproco, dignità della persona, consenso libero e revocabile, sicurezza e libertà di autodeterminazione dei soci.
L’Associazione promuove valori di solidarietà, rispetto reciproco e convivenza civile e rifiuta ogni forma di violenza e di discriminazione contraria alla legge e alla dignità della persona. Contrasta l’uso e la circolazione di sostanze stupefacenti nell’ambito delle proprie sedi, attività e iniziative e può adottare nei confronti dei responsabili i provvedimenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento, ferme le eventuali segnalazioni alle autorità competenti nei casi previsti dalla legge.
È estranea alle finalità associative ogni forma di prostituzione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione. Nell’ambito della vita associativa è vietato richiedere, offrire o accettare somme di denaro, compensi, regali o altre utilità quale corrispettivo di attività o condotte di natura sessuale. Restano ferme le disposizioni del Regolamento in materia di consenso, rispetto, riservatezza e comportamento.
L’Associazione può collaborare con enti pubblici e privati, associazioni, imprese, professionisti e altri soggetti, purché tali rapporti siano coerenti con le finalità istituzionali.
L’Associazione privilegia, ove compatibile con la natura delle attività e con la normativa applicabile, la collaborazione personale, spontanea e gratuita dei propri soci. I soci collaboratori prestano la propria attività per libera scelta e secondo le proprie disponibilità, senza vincolo di subordinazione, senza obbligo di continuità o di turnazione predeterminata e senza che la collaborazione gratuita possa essere utilizzata per dissimulare rapporti di lavoro che, in base alle concrete modalità di svolgimento, debbano essere diversamente qualificati.
Rientrano tra tali attività, a titolo esemplificativo: la promozione della vita associativa; le pubbliche relazioni (PR), la presentazione e la segnalazione di potenziali aspiranti soci, senza poteri di ammissione; l’accoglienza e l’assistenza ai soci; l’organizzazione e l’allestimento delle iniziative; il supporto operativo, logistico e amministrativo; l’apparecchiatura e la sparecchiatura degli spazi; il riordino e la pulizia occasionale degli ambienti; il servizio interno di alimenti e bevande; il supporto alle attività ricreative, di socializzazione, benessere e relax, comprese eventuali attività manuali di rilassamento prive di finalità sanitarie, terapeutiche o estetiche professionali; nonché ogni altra collaborazione lecita e coerente con le finalità associative.
Tutte le attività devono essere svolte nel rispetto della normativa applicabile, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, igiene alimentare, tutela della persona, consenso e riservatezza, nonché delle indicazioni organizzative impartite dall’Associazione.
Ai soci collaboratori non spettano compensi, retribuzioni, provvigioni, premi, indennità, mance o altre utilità economiche, dirette o indirette. In particolare, l’attività di pubbliche relazioni (PR), promozione associativa e presentazione di aspiranti soci non dà diritto a compensi o premi commisurati al numero di domande, ammissioni, presenze, quote o contributi associativi. I soci collaboratori non possono richiedere o ricevere dai soci somme o vantaggi in relazione alle attività prestate. Sono ammessi esclusivamente eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate e adeguatamente documentate, con esclusione di rimborsi forfetari.
La qualità di socio collaboratore non attribuisce poteri di ammissione dei soci, rappresentanza dell’Associazione o deroga allo Statuto, al Regolamento e alle disposizioni interne.
L’Associazione svolge le proprie attività esclusivamente nell’ambito del rapporto associativo e in favore dei soci, nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento interno e della normativa applicabile.
Art. 5 – Attività strumentali e mezzi
Per realizzare le proprie finalità, l’Associazione può compiere ogni atto e operazione lecita di natura mobiliare, immobiliare, contrattuale, amministrativa, organizzativa e finanziaria ritenuta utile o necessaria.
Può, in particolare, acquistare, detenere, utilizzare, locare, prendere in comodato, concedere in uso e gestire beni mobili e immobili; stipulare contratti, convenzioni, locazioni, comodati, concessioni e accordi; ottenere autorizzazioni e licenze; organizzare servizi interni ai soci; ricevere contributi, liberalità, donazioni e sponsorizzazioni; promuovere raccolte fondi e svolgere attività accessorie, strumentali o connesse, nei limiti consentiti dalla legge.
L’Associazione può aderire o affiliarsi a enti, organizzazioni nazionali, reti associative, federazioni o altri organismi aventi finalità compatibili con quelle statutarie, con decisione dell’Organo Amministrativo, accettandone gli statuti, i regolamenti e le disposizioni legittimamente adottate nei limiti della loro compatibilità con il presente Statuto e con la normativa applicabile. L’affiliazione non comporta, di per sé, l’assunzione di qualifiche giuridiche o l’iscrizione in registri ulteriori. L’eventuale assunzione della qualifica di APS, l’iscrizione al RUNTS o altra scelta che comporti modifica della natura giuridica o statutaria dell’Associazione resta riservata a specifica deliberazione dell’Assemblea.
L’Associazione può effettuare, presso le proprie sedi o negli altri spazi legittimamente utilizzati, la somministrazione di alimenti e bevande in favore dei propri soci e gestire punti di ristoro interni, nel rispetto della normativa fiscale, amministrativa, sanitaria e igienico-sanitaria applicabile e previa acquisizione degli eventuali titoli abilitativi o autorizzazioni richiesti.
L’Associazione può utilizzare locali e beni di proprietà di terzi in forza di locazione, comodato, concessione o altro titolo legittimo.
Art. 6 – Soci e domanda di ammissione
Possono essere ammessi come soci esclusivamente persone fisiche maggiorenni che condividano le finalità associative e si impegnino a rispettare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi.
Non sono previste categorie di ospiti, soci provvisori, soci temporanei o soci in prova. L’accesso ai locali e la partecipazione alle attività sono riservati esclusivamente ai soci regolarmente ammessi.
La domanda di ammissione deve essere presentata con le modalità stabilite dall’Associazione, anche mediante strumenti informatici o digitali, e deve contenere dati veritieri, l’accettazione integrale dello Statuto, del Regolamento interno e dell’informativa privacy, nonché ogni dichiarazione o informazione legittimamente richiesta.
La presentazione della domanda non attribuisce alcun diritto all’ammissione né consente l’accesso ai locali o alle attività associative.
L’ammissione è deliberata dall’Organo Amministrativo, che valuta la domanda tenendo conto delle finalità e degli interessi dell’Associazione, della compatibilità del richiedente con la vita associativa, della sicurezza, della riservatezza, del corretto funzionamento del circolo e degli ulteriori criteri organizzativi stabiliti dal Regolamento. Il Presidente, quale titolare dell’Organo Amministrativo monocratico, può avvalersi, senza trasferire il potere decisionale, del supporto del Vicepresidente, del Segretario-Tesoriere o di soci appositamente incaricati per gli adempimenti istruttori e organizzativi.
L’Organo Amministrativo può richiedere un colloquio conoscitivo o ulteriori informazioni utili alla valutazione, nel rispetto della normativa vigente.
Il diniego è adottato dall’Organo Amministrativo ed è comunicato con motivazione sintetica e sufficiente, nel rispetto della riservatezza dell’Associazione, dei soci e dei criteri organizzativi interni. L’Associazione non è tenuta a fornire ulteriori dettagli, elementi istruttori o valutazioni interne posti a fondamento della decisione. Il diniego costituisce decisione definitiva nell’ordinamento interno dell’Associazione e non è soggetto a ricorsi interni.
La qualità di socio si perfeziona esclusivamente con la deliberazione di ammissione, il pagamento della quota associativa ove prevista e l’iscrizione nel libro soci.
Art. 7 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, alle Assemblee e alle attività dell’Associazione secondo le modalità previste dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi competenti.
I soci hanno diritto di essere informati sulle attività associative, di presentare proposte e osservazioni e di consultare la documentazione associativa nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dall’Organo Amministrativo, nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali.
Ferme le differenze organizzative connesse alle singole attività e iniziative, a tutti i soci si applica in modo uniforme la disciplina del rapporto associativo e spettano i medesimi diritti associativi fondamentali.
Ogni socio avente diritto dispone di un voto nelle Assemblee e può concorrere, secondo le modalità previste dal presente Statuto, all’elezione degli organi sociali. Le cariche sociali sono liberamente eleggibili dall’Assemblea tra i soci aventi diritto, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
I soci sono tenuti a rispettare rigorosamente lo Statuto, il Regolamento interno, le deliberazioni e le disposizioni operative dell’Associazione; a mantenere un comportamento corretto, rispettoso e coerente con i valori associativi; a tutelare la riservatezza del circolo e degli altri soci; a osservare le regole di sicurezza, consenso, decoro, igiene e organizzazione.
La qualità di socio non attribuisce alcun diritto soggettivo alla partecipazione a tutte le attività organizzate dall’Associazione. L’accesso a singole iniziative può essere regolato, contingentato, differito o negato per esigenze di capienza, sicurezza, riservatezza, equilibrio delle presenze, dress code, prenotazione o altre esigenze associative stabilite dall’Organo Amministrativo mediante il Regolamento o disposizioni operative rese conoscibili ai soci.
Art. 8 – Cessazione della qualità di socio
La qualità di socio cessa per recesso volontario, mancato rinnovo del rapporto associativo quando previsto, perdita dei requisiti statutari, morosità nei casi disciplinati dal presente Statuto o dal Regolamento, esclusione o decesso.
Il socio può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all’Associazione. Il recesso produce effetto dalla ricezione, salvo obblighi già maturati o inderogabili disposizioni di legge.
La cessazione della qualità di socio comporta l’immediata perdita di ogni diritto associativo, compreso l’accesso ai locali, alle attività e ai servizi riservati ai soci.
La cessazione non attribuisce alcun diritto alla restituzione delle quote associative, dei contributi versati o di una parte del patrimonio dell’Associazione, fatti salvi eventuali diritti inderogabili previsti dalla legge.
Art. 9 – Provvedimenti disciplinari, sospensione ed esclusione
Le violazioni dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni o delle disposizioni operative, nonché i comportamenti incompatibili con le finalità associative o idonei a compromettere sicurezza, riservatezza, serenità, decoro, patrimonio, reputazione o regolare svolgimento della vita associativa, possono determinare l’adozione di provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti applicabili sono il richiamo, la sospensione e l’esclusione. Essi sono autonomi e non devono essere applicati in successione obbligatoria. L’Organo Amministrativo adotta direttamente la misura ritenuta più idonea e proporzionata in relazione alla gravità dei fatti, alle circostanze concrete, all’eventuale reiterazione e all’interesse dell’Associazione.
Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, può disporre con effetto immediato la sospensione cautelare dall’accesso ai locali e dalla partecipazione alle attività quando siano segnalati o emergano fatti che, se confermati, possano giustificare un grave provvedimento disciplinare o quando la misura sia necessaria per tutelare sicurezza, riservatezza, ordine o buon andamento della vita associativa. La sospensione cautelare non costituisce sanzione definitiva.
Prima dell’esclusione, salvo i casi di particolare urgenza o gravità che richiedano l’immediata tutela dell’Associazione o dei soci, all’interessato è contestato l’addebito ed è concessa la facoltà di presentare osservazioni scritte entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
Decorso inutilmente tale termine, ovvero valutate le osservazioni pervenute, l’Organo Amministrativo delibera sulla base degli elementi disponibili. La decisione è motivata, comunicata all’interessato e costituisce decisione definitiva nell’ordinamento interno dell’Associazione, senza ulteriori ricorsi o impugnazioni interne.
Nei casi di particolare gravità, l’Organo Amministrativo può deliberare l’esclusione immediata anche senza preventiva contestazione, quando il differimento possa arrecare pregiudizio alla sicurezza, alla riservatezza, al patrimonio o al regolare svolgimento della vita associativa, fermo restando l’obbligo di motivazione.
Il socio escluso non può presentare una nuova domanda di ammissione prima che siano decorsi ventiquattro mesi dall’efficacia del provvedimento, salvo diversa e motivata decisione dell’Organo Amministrativo. La nuova domanda non attribuisce alcun diritto alla riammissione.
Art. 10 – Regolamento interno
Il Regolamento interno costituisce parte integrante della disciplina associativa e regola in modo vincolante l’accesso, la partecipazione, il comportamento, la riservatezza, la sicurezza, l’igiene e l’organizzazione della vita associativa.
Con la domanda di ammissione il socio dichiara di averne preso visione, di accettarlo integralmente e di impegnarsi al suo rigoroso rispetto. Il rispetto del Regolamento costituisce condizione essenziale per la permanenza del rapporto associativo.
L’Organo Amministrativo adotta, modifica, integra e interpreta il Regolamento interno e può emanare disposizioni operative per singole attività, eventi, periodi, fasce orarie o aree del circolo, purché coerenti con il presente Statuto e rese conoscibili ai soci con modalità idonee. Le modifiche del Regolamento che incidono in modo sostanziale sui diritti e doveri fondamentali dei soci, sulle competenze dell’Assemblea o sui principi generali del rapporto associativo sono sottoposte alla ratifica dell’Assemblea nella prima riunione utile; restano immediatamente efficaci, se dichiarate urgenti dal Presidente, sino alla relativa deliberazione assembleare.
Art. 11 – Quote associative, patrimonio e divieto di distribuzione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili, dalle quote associative, dai contributi dei soci, da liberalità, donazioni, erogazioni, sponsorizzazioni, raccolte fondi, proventi da attività consentite e da ogni altra entrata lecita.
Le quote associative e i contributi versati non sono rivalutabili, rimborsabili né trasmissibili, salvo successione per causa di morte nei soli casi consentiti dalla legge.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione sia imposta dalla legge.
Le risorse dell’Associazione sono impiegate esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative.
Art. 11 bis – Contributi per attività ed eventi
L’Associazione può stabilire contributi differenziati a carico dei soci per la partecipazione alle attività associative e agli eventi organizzati, tenendo conto delle diverse modalità e formule di partecipazione, della tipologia dell’iniziativa, dei relativi costi organizzativi e delle ulteriori esigenze connesse al suo corretto svolgimento.
La differenziazione può essere prevista anche al fine di favorire un equilibrato svolgimento delle attività, assicurare un’adeguata composizione delle presenze, rispettare i limiti di capienza e consentire una migliore organizzazione delle iniziative associative.
I criteri e gli importi dei contributi sono determinati dall’Organo Amministrativo e possono variare in relazione alla giornata, all’orario, alla tipologia di attività, alla formula organizzativa prescelta e ai costi direttamente riferibili alla singola iniziativa.
I contributi sono richiesti esclusivamente ai soci regolarmente ammessi e costituiscono forme di partecipazione alle spese sostenute dall’Associazione per l’organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività. Essi non costituiscono prezzo di accesso a locali aperti al pubblico.
La qualificazione e il trattamento fiscale e contabile delle somme riscosse sono determinati in base alla loro natura concreta, alle modalità di versamento e alla normativa vigente. L’Organo Amministrativo assicura, anche avvalendosi del Segretario-Tesoriere e dei professionisti incaricati, la corretta documentazione, registrazione e contabilizzazione delle entrate.
Art. 12 – Esercizio sociale e rendiconto
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L’Organo Amministrativo predispone, anche avvalendosi del Segretario-Tesoriere e dei professionisti incaricati, il rendiconto economico e finanziario o il bilancio annuale e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro i termini stabiliti dalla legge o, in mancanza, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, salvo motivate esigenze.
Il rendiconto deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Associazione.
Art. 13 – Assemblea dei soci
L’Assemblea è composta da tutti i soci aventi diritto di voto ed è l’organo sovrano dell’Associazione nelle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
L’Assemblea approva il rendiconto; elegge e revoca il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere; delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento, sulla nomina dei liquidatori e sulle altre materie espressamente riservate dalla legge o dal presente Statuto; ratifica, nei casi previsti dall’articolo 10, le modifiche sostanziali del Regolamento interno; determina, ove necessario, gli indirizzi generali dell’Associazione.
L’Assemblea non interviene nella gestione ordinaria e straordinaria né nell’organizzazione quotidiana delle attività, che, salvo le materie ad essa espressamente riservate, competono all’Organo Amministrativo.
Art. 14 – Convocazione e deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno e ogniqualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente deve altresì provvedere alla convocazione quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, con indicazione degli argomenti da trattare, salvo che la richiesta sia manifestamente estranea alle competenze dell’Assemblea o contraria alla legge.
La convocazione è effettuata mediante posta elettronica, area riservata del gestionale, pubblicazione negli strumenti digitali associativi, comunicazione scritta o altro mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità, almeno otto giorni prima della data fissata, salvo casi di comprovata urgenza.
L’avviso indica data, ora, luogo o collegamento telematico e ordine del giorno.
L’Assemblea può svolgersi anche mediante videoconferenza o altri strumenti telematici che consentano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva e l’esercizio del voto.
Ogni socio avente diritto dispone di un voto. Le deleghe sono ammesse in forma scritta, nel limite massimo di una delega per socio, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei voti espressi.
Le modifiche statutarie sono deliberate con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sono deliberati secondo quanto previsto dall’articolo 19 del presente Statuto, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.
Art. 15 – Organi e cariche associative
Sono organi dell’Associazione l’Assemblea dei soci e l’Organo Amministrativo. L’Organo Amministrativo è monocratico ed è costituito dal Presidente, al quale sono affidate l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e la rappresentanza legale, salvo le materie riservate dalla legge o dal presente Statuto all’Assemblea. Sono altresì cariche associative il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere, con le funzioni previste dal presente Statuto. L’amministrazione dell’Associazione potrà anche essere affidata a un Consiglio Direttivo, previa decisione assembleare.
Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere sono eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto, restano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione anticipata del Presidente, il Vicepresidente ne esercita provvisoriamente le funzioni e convoca senza ritardo l’Assemblea per la nuova elezione; il nuovo Presidente resta in carica per la durata stabilita dall’Assemblea, di regola fino alla scadenza del mandato in corso.
La cessazione o la sostituzione del Vicepresidente o del Segretario-Tesoriere non determina la cessazione del mandato del Presidente. In caso di vacanza di una di tali cariche, l’Organo Amministrativo può attribuire temporaneamente le relative funzioni a un socio, con obbligo di sottoporre la nomina alla prima Assemblea utile.
Le cariche associative operano secondo le rispettive attribuzioni, fermo il potere generale di amministrazione e rappresentanza dell’Organo Amministrativo, esercitato dal Presidente, e la sovranità dell’Assemblea nelle materie ad essa riservate.
Le modalità di esercizio delle cariche, le deleghe e gli incarichi interni possono essere ulteriormente precisati dall’Organo Amministrativo, purché nel rispetto del presente Statuto e senza trasferire a terzi la rappresentanza legale generale dell’Associazione, salvo procure o deleghe specifiche consentite dalla legge.
Art. 16 – Organo Amministrativo, Presidente, Vicepresidente e Segretario-Tesoriere
Il Presidente, in quanto titolare dell’Organo Amministrativo monocratico, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, presiede l’Assemblea salvo diversa decisione della stessa nei casi consentiti, cura l’esecuzione delle deliberazioni assembleari e sovrintende al buon andamento dell’ente. All’Organo Amministrativo, e quindi al Presidente che lo costituisce, è affidata l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo le materie riservate dalla legge o dal presente Statuto all’Assemblea.
Nella sua qualità di Organo Amministrativo, il Presidente esercita tutti i poteri necessari o opportuni per il perseguimento delle finalità associative. In particolare può: deliberare sull’ammissione, sul richiamo, sulla sospensione e sull’esclusione
dei soci; organizzare le attività e definire le modalità di accesso e partecipazione; adottare e aggiornare il Regolamento e le disposizioni operative nei limiti dell’articolo 10; gestire il patrimonio e le risorse economiche; sottoscrivere atti, contratti, convenzioni, locazioni, comodati, accordi e collaborazioni; intrattenere rapporti con pubbliche amministrazioni, SUAP, enti, istituti di credito, fornitori e altri soggetti pubblici o privati; aprire e gestire rapporti bancari e strumenti di pagamento, disporre pagamenti e incassi; stipulare contratti di fornitura, servizi, sponsorizzazione, utenza e incarichi professionali; assumere, coordinare e cessare rapporti con dipendenti, collaboratori retribuiti, professionisti e consulenti; coordinare i soci collaboratori gratuiti; richiedere autorizzazioni, licenze e titoli abilitativi; curare gli adempimenti fiscali, amministrativi e contabili, anche mediante professionisti incaricati; compiere ogni altro atto non riservato all’Assemblea.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni eventualmente delegate. La firma del Vicepresidente attesta, nei confronti dei terzi, l’assenza o l’impedimento del Presidente. Il Presidente può conferire al Vicepresidente, al Segretario-Tesoriere, a singoli soci, collaboratori o professionisti deleghe specifiche e revocabili per determinati settori, atti o adempimenti, restando ferma la propria responsabilità nell’ambito delle attribuzioni statutarie.
Il Segretario-Tesoriere cura, anche avvalendosi di professionisti e strumenti informatici, la verbalizzazione e la conservazione delle decisioni e delle riunioni, la tenuta e l’aggiornamento dei libri e della documentazione associativa, il supporto alla predisposizione del rendiconto, nonché il controllo amministrativo di quote associative, incassi e pagamenti. Collabora con il Presidente e con i professionisti incaricati per assicurare la regolare gestione documentale, contabile e finanziaria. L’attribuzione della funzione di Tesoriere non limita i poteri di firma e di gestione economica spettanti al Presidente.
Art. 17 – Rapporti di lavoro e collaborazioni
L’Associazione può instaurare, quando necessario e nel rispetto della normativa applicabile e delle effettive esigenze organizzative, rapporti di lavoro subordinato, autonomo, professionale o di collaborazione retribuita con soci e non soci. Resta ferma la scelta organizzativa di valorizzare prioritariamente, per le attività che possono essere legittimamente svolte in tale forma, l’apporto personale, spontaneo e gratuito dei soci collaboratori disciplinati dall’articolo 4.
Gli incarichi possono riguardare attività operative, tecniche, amministrative, di pulizia, manutenzione, giardinaggio, accoglienza, somministrazione interna, sicurezza, organizzazione o altre mansioni necessarie.
I rapporti retribuiti devono essere formalizzati con atto scritto e gestiti in modo trasparente, nel rispetto della normativa fiscale, previdenziale e lavoristica.
Ai fini del presente Statuto, la qualifica di “socio collaboratore” identifica esclusivamente il socio che presta gratuitamente la propria attività secondo quanto previsto dall’articolo 4. L’eventuale socio con il quale l’Associazione instauri un distinto rapporto di lavoro, professionale o di collaborazione retribuita opera, per le attività oggetto di tale rapporto, in forza del relativo contratto scritto e non nella qualità di socio collaboratore. Le medesime prestazioni non possono essere contemporaneamente qualificate come gratuite e retribuite.
Le cariche sociali sono di regola gratuite. Ai componenti degli organi sociali possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate quando necessario e adeguatamente documentate. Eventuali compensi attribuiti per la sola carica ricoperta devono essere espressamente deliberati dall’Assemblea nel rispetto della normativa applicabile.
Resta possibile che il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere o altro socio titolare di una carica associativa svolga in favore dell’Associazione una distinta attività lavorativa, professionale o di collaborazione retribuita, purché l’incarico sia effettivo, separato dalla carica sociale, formalizzato per iscritto e conforme alla normativa applicabile. Qualora il rapporto retribuito riguardi il Presidente, l’autorizzazione e la determinazione del relativo compenso competono all’Assemblea e il Presidente interessato non partecipa al voto. Negli altri casi la decisione compete all’Organo Amministrativo, fermo l’obbligo dell’interessato di dichiarare eventuali conflitti di interesse e la necessità di adeguata documentazione.
Art. 18 – Libri, documentazione e comunicazioni
L’Associazione tiene il libro soci, i verbali dell’Assemblea, le decisioni dell’Organo Amministrativo rilevanti per la vita associativa, la documentazione contabile e ogni altro registro richiesto dalla legge o ritenuto utile.
I libri e i documenti possono essere formati, tenuti e conservati anche mediante sistemi informatici o digitali che ne garantiscano integrità, tracciabilità, datazione e conservazione.
Le comunicazioni ai soci si intendono validamente effettuate mediante consegna a mano, raccomandata, PEC, posta elettronica ordinaria, area riservata o altro canale digitale all’ultimo recapito comunicato. È onere del socio mantenere aggiornati i propri recapiti.
Le convocazioni delle Assemblee, le relative deliberazioni e i rendiconti economici e finanziari annuali approvati sono resi disponibili ai soci mediante pubblicazione nell’area riservata del sito istituzionale dell’Associazione, attualmente raggiungibile all’indirizzo www.velvetclub.it, o mediante altro strumento digitale associativo accessibile con credenziali personali. La pubblicazione è effettuata con modalità idonee a garantirne la conoscibilità e la consultazione da parte dei soci, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della riservatezza dell’Associazione e dei suoi associati. Quando necessario, i documenti possono essere pubblicati in forma di estratto o con oscuramento dei dati personali non indispensabili. Resta fermo il diritto dei soci di consultare i libri e la documentazione associativa secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 19 – Scioglimento e devoluzione
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
In seconda convocazione, da tenersi non prima di trenta giorni dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
L’Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.
Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È esclusa qualsiasi distribuzione ai soci, fondatori, amministratori o loro aventi causa.
Art. 20 – Criteri interpretativi e clausola di salvaguardia
Le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento interno sono interpretate in modo coerente con le finalità dell’Associazione, privilegiando la tutela della vita associativa, della riservatezza, della sicurezza, del rispetto reciproco, dell’equilibrio della compagine sociale e della libertà associativa riconosciuta dall’ordinamento.
L’eventuale nullità, invalidità o inefficacia di una o più disposizioni non determina la nullità dell’intero Statuto. Le restanti disposizioni continuano a trovare applicazione nei limiti consentiti dalla legge.
Art. 21 – Rinvio e disposizioni transitorie
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano gli articoli 36 e seguenti del Codice civile e le altre disposizioni vigenti.
I nominativi dei soci fondatori indicati nel testo originale sono omessi nella presente versione digitale pubblica per esigenze di riservatezza.
Resta fermo il valore storico e costitutivo dell’atto del 23 aprile 2026, nonché la validità delle circostanze e delle nomine in esso originariamente deliberate. La presente revisione statutaria non determina cessazione anticipata, revoca, rinnovo né nuova decorrenza del mandato originariamente conferito alla persona nominata quale Amministratore Unico e Presidente: dalla data di approvazione del presente Statuto, le funzioni di amministrazione ordinaria e straordinaria già esercitate in forza di tale assetto sono attribuite e continuano a essere esercitate, senza soluzione di continuità, dalla medesima persona nella qualità statutaria di Presidente e legale rappresentante, che costituisce l’Organo Amministrativo monocratico dell’Associazione. Il mandato originario prosegue sino alla naturale scadenza del triennio decorrente dal 23 aprile 2026. Resta parimenti confermata, senza soluzione di continuità e sino alla medesima scadenza, la carica di Vicepresidente della persona indicata nel testo originale. A decorrere dall’approvazione del presente Statuto, la medesima persona assume anche la carica di Segretario-Tesoriere sino alla medesima scadenza, salvo diversa successiva deliberazione assembleare. Per il futuro, l’Organo Amministrativo e le cariche associative sono disciplinati dagli articoli 15 e 16 del presente Statuto.
Il presente Statuto sostituisce ogni precedente versione statutaria dalla data della sua approvazione assembleare, restando fermo l’atto costitutivo del 23 aprile 2026 nei termini precisati dal presente articolo.
Versione digitale vigente dal 10 agosto 2026. Nominativi e sottoscrizioni omessi nella pubblicazione online. Originale integrale sottoscritto conservato agli atti dell’Associazione.